Punto 5 - o.d.g.
Approvazione “Convenzione per la
gestione associata dell’Ufficio di Piano, dei servizi e dei progetti
dell’ambito territoriale di Carate Brianza” e contestuale revoca della delibera
di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2009 avente ad oggetto “Approvazione bozza
di Statuto e di Convenzione per la costituzione dell’Azienda speciale
consortile valore sociale”.
Egregio Signor Sindaco, Giunta
comunale, Consiglieri, cittadini qui riuniti,
il nostro gruppo consiliare
ritiene necessario precisare alcune considerazioni sul punto in o.d.g.
Crediamo che sia necessario porsi
una domanda oggi: la gestione associata e le Aziende speciali di servizi alla
persona: hanno ancora senso? E quale sarà la scelta migliore tra le due strade
da percorrere?
E’ necessario esplicitare alcune
riflessioni e percorsi storici.
La maggior parte delle aziende
speciali lombarde sono nate soprattutto intorno alla prima metà degli anni 2000, in uno scenario
generale molto diverso da quello attuale: avveniva il ritiro delle deleghe
all’ASL con il conseguente ritorno ai comuni della gestione di servizi
associati ad alta specializzazione, arrivavano sui territori risorse aggiuntive
legate alla legge quadro e alla promozione di politiche e servizi integrati,
prendevano consistenza dopo la prima triennalità le attività dei piani di zona.
Oggi molte di quelle spinte propulsive
si sono esaurite e da più parti ci si domanda se abbia ancora senso parlare
di gestione associata e di aziende. Si paventa anche l’indebolimento delle
realtà già in essere.
Sono venute meno le motivazioni
della gestione associata e le opportunità offerte dalle aziende speciali? No,
affatto, la maggior parte delle ragioni che avevano sostenuto la scelta di
associare la gestione dei servizi costituendo aziende consortili sono
pienamente valide ancora oggi, anzi hanno valore soprattutto oggi.
La diminuzione delle risorse per
il welfare, sia trasferite che proprie dei comuni; i sempre più stringenti
vincoli finanziari a cui sono sottoposti gli enti locali, la sempre minor
possibilità per i comuni di specializzare, professionalizzare nonché
stabilizzare il personale; il nuovo vincolo all’associazione dei piccoli comuni
sotto i 5.000 abitanti, la necessità di difendere le funzioni programmatorie,
sono solo alcune motivazioni che oggi rafforzano ulteriormente la necessità di
trovare forme strutturalmente forti per la gestione associata.
La questione quindi non è tanto se valga la pena gestire in forma
associata – la risposta è sì, soprattutto ora – ma semmai il ragionamento che
si può aprire è su quale forma sia la più opportuna e a che condizioni.
La convenzione intercomunale
resta certamente valida per accordi programmatici leggeri ma lascia irrisolte
tutte le problematiche già citate, aggravando ulteriormente le difficoltà a cui
è esposto il soggetto capofila: patto di stabilità, impossibilità di
specializzare e stabilizzare il personale, oltre che ragioni istituzionali.
Le aziende consortili
rappresentano a nostro avviso il contenitore strutturalmente più adeguato per
affrontare e superare i limiti dello scenario attuale, a patto ovviamente che
possano gestire una massa sufficiente (in termini di volume di servizi o di
ampiezza del territorio di riferimento) a sostenere il costo generale della
struttura. Gli studi fatti dal 1998 al 2009 hanno avallato la costituzione
dell’Azienda “Valore Sociale”. Ora con questo punto in o.d.g. si chiede la
revoca della precedete delibera del 2009 per riconfermare e approvare la
convenzione per la gestione associata dell’ufficio di piano, dei servizi e dei
progetti dell’ambito distrettuale di Carate Brianza.
Ci dispiace signor Sindaco aver
visto svanire la possibilità di realizzare l’azienda speciale consortile
“Valore Sociale” che avrebbe potuto dare una maggior specializzazione e
professionalità a tutte le risorse impegnate.
Alla luce di quanto sopra, appare
evidente che un voto contrario alla costituzione dell’Azienda è un chiaro
disconoscimento di tutto il lavoro fin qui unitariamente svolto dalle varie
anime politiche del nostro Ambito, con ciò espressamente ribaltando le
determinazioni assunte e le volontà espresse nei singoli Consigli Comunali.
La decisione presa
anche dalla attuale amministrazione
comunale di Albiate appare, quindi poco coerente con le norme di una buona
amministrazione del bene comune e contro gli interessi legittimi dei cittadini
più bisognosi, vista alla luce delle nuove norme (in allegato) che stabiliscono
che le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi,
culturali e farmacie non sono assoggettate ai vincoli del patto di stabilità,
permettendo quindi ai comuni maggiori flessibilità nei bilanci e maggior
efficienza ed efficacia nell’offrire i servizi.
Per questi motivi, che le minoranze non hanno potuto mai
esporre nelle rarissime commissioni servizi sociali, convocata 4 volte in 4
anni da questa amministrazione comunale, ci siamo presi il tempo necessario per
esprimere il nostro modesto parere in merito, per lasciare a chi verrà dopo di
noi una traccia del buon lavoro svolto dalle Amministrazioni, di appartenenze
politiche, anche diverse, mosse da altri sentimenti, più vicini alla difesa del
bene comune e ci prendiamo il merito di votare in modo contrario a questa
delibera.
Claudio Crippa
Capogruppo Popolari Uniti per Albiate
Albiate, 14 febbraio 2013
Allegato 1: Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – Art 114 Aziende speciali
ed istituzioni
1.
L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale.
2.
L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi
dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le
modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto
dell'ente locale.
4.
L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.
5.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle
istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale
da cui dipendono.
5-bis. A
decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono
assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre
2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano
i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30
giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi
dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico
degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva
o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti
alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi
precedenti. Sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende
speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi,
culturali e farmacie.
(comma introdotto dall'art. 25,
comma 2, lettera a), legge n. 27 del 2012)
6. L'ente
locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli
indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i
risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il
collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche
nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini
di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale:
(comma così modificato dall'art. 25, comma 2,
lettera b), legge n. 27 del 2012)
a) il
piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i
rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.